| Estratto dal Decreto
Legislativo 196/2003 |
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) |
| 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. |
| 2.L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: |
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a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. |
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| 3.L'interessato ha diritto di ottenere: |
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a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. |
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| 4.L'interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte: |
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a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. |
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Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati) |
| 1. I dati personali oggetto di trattamento
sono: |
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a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati. |
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| 2. I dati personali trattati in violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non possono essere utilizzati. |
Art. 13
(Informativa) |
| 1. L'interessato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa: |
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a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile. |
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| 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati. |
| 3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico. |
| 4. Se i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione. |
| 5. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica quando: |
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a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestatamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile. |
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